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STATUTI

 

 

Dell’Associazione “Amici Li Piani”, Brusio (Cavaione/Val Sajento)

 

Art. 1 – Costituzione –

 

Con l’approvazione dei soci fondatori di questi statuti è costituita l’Associazione “Amici Li Piani” con sede a Brusio (Canton Grigioni/Svizzera) c/o Plinio Pianta, 7743 Brusio.

Art. 2 – Scopo –

L’Associazione che non persegue fini di lucro, ha per scopo, in stretta collaborazione con il proprietario; di vivere e far rivivere nell’atmosfera della montagna l’esperienza dell’amicizia:

– aiutando a mantenere con decoro la struttura immobiliare dell’Alpe/Rifugio Li Piani;
– organizzando le permanenze, specialmente estive sull’alpe (con ev. agriturismo) assicurando la presenza di Soci o persone idonee;
– promuovendo eventuali iniziative, p.es. di carattere spirituale, educativo, culturale, artistico, ricreativo/sportivo o sociale.
– promuovendo progetti e iniziative interregionali, nazionali o internazionali, particolarmente italo-svizzere.

 

Art. 3 – Soci –

 

a) Sono Soci tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione e vi sono ammessi dal Consiglio direttivo tramite registrazione quali soci fondatori il giorno della Costituzione o in seguito a richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I Soci sono tenuti:

– ad osservare fedelmente le norme statutarie e le decisioni degli organi direttivi;
– ad astenersi da tutto ciò che possa compromettere il prestigio ed il buon nome dell’Associazione;
– a sostenere le attività dell’Associazione ed a provvedere al versamento delle quote sociali.

c) La qualità di Socio si perde per rinuncia dell’interessato o per provvedimento di decadenza.

La decadenza è decretata del Consiglio direttivo allorché il socio assuma iniziative o tenga comportamenti lesivi del prestigio e dell’onorabilità dell’Associazione ovvero non adempia ai propri obblighi economici verso l’Associazione.

 

Art. 4 – Organi dell’Associazione –

 

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea generale dei Soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Collegio dei revisori.

 

Art. 5 – L’Assemblea generale –

 

a) L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano ed è composta dai Soci che siano in regola con le quote sociali, – l’assunzione delle decisioni riguardanti l’attività dell’Associazione.

b) All’Assemblea generale compete: – la nomina del Presidente, – del Consiglio direttivo, – del Collegio dei revisori, – l’approvazione dei conti economici, – la decisione delle quote sociali, – l’assunzione delle decisioni riguardanti l’attività dell’associazione.

L’importo massimo della quota sociale ai sensi della responsabilità dei soci non potrà superare l’importo di Fr. 100.00 annui.

c) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, e comunque, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei conti consuntivi e preventivi. Potrà altresì essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.

La convocazione deve avvenire per iscritto almeno un mese prima della riunione e con l’indicazione dell’ordine del giorno.

L’Assemblea in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente, di persona almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è comunque validamente costituita.

Le delibere sono assunte alla maggioranza dei voti dei presenti; solo per le modifiche di statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Soci.

 

Art. 6 – Il Consiglio direttivo –

 

a) Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri e cioè, dal Presidente, da un Segretario, da un Cassiere e eventualmente da uno a due assessori.

L’Assemblea decide la composizione del Consiglio direttivo.

b) Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Presidente.

c) Al Consiglio direttivo spetta di:

– definire e realizzare, conformemente agli scopi, le attività dell’Associazione sulla base delle determinazioni o degli orientamenti espressi dall’Assemblea generale;
– predisporre i conti economici;
– ammettere nuovi Soci;
– assumere provvedimenti disciplinari o decadenziali nei confronti dei Soci.

 

Art. 7 – Il Collegio dei revisori –

 

Il Collegio dei revisori è composto da due Soci.
Essi verificheranno i conti e comunicheranno all’Assemblea generale le loro conclusioni.

 

Art. 8 – Durata degli incarichi –

 

Tutti gli incarichi hanno una durata di quattro anni e i Soci incaricati sono sempre rieleggibili.

 

Art. 9 – Durata dell’esercizio finanziario –

 

L’esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio ed ha il termine il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 10 – Diritto di firma –

 

L’Associazione è rappresentata con firma collettiva a due, cioè fra Presidente e Segretario o fra Presidente e Cassiere.

Soltanto in casi eccezionali e di urgenza improrogabile (es. causa mancanza del Presidente), previa delibera scritta del Consiglio direttivo, è ammessa la firma collettiva congiunta del Segretario e Cassiere.

 

Art. 11 – Scioglimento –

 

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea generale dei Soci assunta con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto a partecipare.

Contestualmente alla delibera di scioglimento, l’Assemblea generale decide, a maggioranza semplice dei presenti, la destinazione del patrimonio sociale.

 

Art. 12 – Diritto sussidiario –

 

Per quanto non previsto dagli statuti si applicano le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

 

Art. 13 – Entrata in vigore degli statuti –

 

Questi statuti entrano in vigore con l’approvazione da parte della prima Assemblea dei Soci a Li Piani il giorno 08 ottobre 2006.

Presidente del giorno: Plinio Pianta 

Attuario del giorno: Matteo Beretta Piccoli

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